Statuto

Statuto

 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’associazione denominata “Associazione italiana per l’aforisma”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Torino, viale Enrico Thovez n. 57/8.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopo

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di diffondere e di promuovere la cultura dell’aforisma.

Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione può:

– indire e gestire premi letterari nazionali ed internazionali;

– promuovere pubblicazioni cartacee e via web a tema aforistico;

– organizzare convegni, tavole rotonde, incontri nazionali e internazionali sul tema dell’aforisma;

– compiere ogni genere di azione idonea a diffondere e supportare il genere letterario dell’aforisma in Italia, anche attraverso il gemellaggio con analoghe associazioni straniere.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo da destinarsi, con le loro rendite, esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

Art. 6 – Soci – Quote associative – Ammissione – Decadenza

I soci si dividono in quattro categorie:

1) soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

2) soci ordinari, coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione;

3) soci sostenitori, coloro che pur non essendo autori di aforismi, sono estimatori del genere;

4) soci onorari, coloro che si sono distinti con apporti eccezionali nell’ambito dell’aforisma.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.

Con l’ammissione, ciascun socio accetta di osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e gli eventuali regolamenti.

Presupposti per l’ammissione a socio sono aver pubblicato aforismi con editore riconosciuto oppure in riviste o siti letterari (in tal caso l’autore dovrà produrre, con completezza, duplice copia dei volumi o delle pubblicazioni in cui sono apparse le sue opere).

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione anche autori inediti, purché contestualmente alla richiesta di associazione producano in duplice copia il loro materiale. Tutte le opere, edite e inedite, saranno valutate dal Consiglio Direttivo che deciderà circa l’inclusione o l’esclusione.

Socio può essere, inoltre, qualsiasi persona fisica o giuridica che sostiene gli obiettivi dell’Associazione.

Non possono essere ammessi a far parte dell’Associazione coloro che hanno pubblicato aforismi su internet o su carta stampata senza aver pagato i diritti di autore. Per lo stesso motivo un socio può essere escluso dall’associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua; detta quota, costituendo contributo associativo, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La misura e le modalità di pagamento di detta quota sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali, i soci possono, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, essere esentati in tutto o in parte al pagamento della quota associativa.

I soci prestano la propria attività nell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

La qualità di socio si perde automaticamente per morte, per recesso, per mancato pagamento della quota, per esclusione o per scioglimento dell’Associazione.

La perdita della qualità di socio è causa di decadenza da cariche all’interno dell’Associazione.

Il recesso deve essere presentato al Consiglio Direttivo in forma scritta entro il 30 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

L’estinzione del rapporto associativo non dà diritto al socio ad alcun rimborso, né sulle quote associative versate né sul valore del patrimonio.

Fermo restando quanto sopra previsto, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione

– il Segretario

– il Tesoriere

– il o i Revisori.

Art. 8 – Convocazione Assemblea – Maggioranza – Voto

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dalla persona a ciò delegata, anche fuori della sede associativa, purché in Italia, con avviso affisso nella sede stessa almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima, dopo almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione stessa.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Essa inoltre:

– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del o dei Revisori;

– delibera sulle modifiche al presente statuto;

– approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione;

– delibera su quant’altro ad esso demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata:

– quando il Consiglio Direttivo o il o i Revisori lo ritengano opportuno;

– entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, quando almeno un decimo dei soci ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti all’ordine del giorno.

All’Assemblea possono intervenire tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di due soci che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle Assemblee, i rendiconti ed i bilanci preventivi sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei soci.

Art. 9 – Presidenza dell’Assemblea – Segretario

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dalla persona dallo stesso designata; in mancanza di designazione l’Assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Il verbale dell’Assemblea è redatto dal Segretario o, in mancanza, dalla persona nominata dal Presidente della riunione tra i soci.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri.

L’eleggibilità dei Consiglieri è libera.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione e, su proposta di questi, un Vice Presidente.

Inoltre il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso. Tali cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Tutte le cariche associative vengono prestate a titolo gratuito.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di un triennio immediatamente successivo.

In caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, quelli rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione per la restante parte del quinquennio.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà dimissionario; esso resterà tuttavia in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’Assemblea che il Consiglio stesso dovrà convocare al più presto per procedere alle nuove nomine.

Art. 11 – Riunioni Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso personale.

Nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente, invitati a farlo, non provvedano alla convocazione, questa può essere effettuata a cura di un Consigliere.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, sono presiedute dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche con mezzi di telecomunicazione.

Art. 12 – Validità – Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario o, in assenza di quest’ultimo, dalla persona scelta dai presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 13 – Poteri Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea nonchè i bilanci preventivi.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti e attribuire speciali incarichi o poteri agli stessi nonché al Segretario ed al Tesoriere.

Art. 14 – Rappresentanza

La firma e la rappresentanza dell’Associazione spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e in giudizio.

Art. 15 – Segretario – Tesoriere

Il Segretario cura la gestione amministrativa dell’Associazione ed il Tesoriere ne cura quella economica; entrambi operano sulla base di direttive e poteri conferiti loro dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

Art. 16 – Revisori

La vigilanza della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, l’osservanza della legge e dello statuto e l’accertamento della regolare tenuta della contabilità associativa possono essere affidati ad un Revisore o ad un Collegio di Revisori composto da tre membri, aventi comprovata esperienza in materia contabile e fiscale.

I Revisori, se nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di un triennio immediatamente successivo.

I Revisori, se nominati, devono accompagnare il rendiconto economico e finanziario con una propria relazione all’Assemblea esprimendo il proprio parere in merito.

I Revisori, se nominati, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Norme generali

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Rinvio alle norme

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 20 – Norma transitoria

Per la prima volta gli organi e le cariche associative possono essere nominati in sede di atto costitutivo.